Sentenza Corte Costituzionale 30 aprile 2021, n. 82
Rifiuti – Tributo speciale per il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero energetico (Ecotassa) – Lr Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 - Determinazione dell'entità del tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti - Prevista applicazione differenziata tra rifiuti prodotti internamente alla Regione e provenienti da fuori Regione – Violazione articolo 120 della Costituzione – Sussistenza – Principio autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti – Articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006 – Applicabilità ai soli rifiuti urbani non pericolosi – Sussistenza – Principio di specializzazione dell'impianto di smaltimento – Articolo 182-bis, Dlgs 152/2006 – Applicabilità ai rifiuti speciali – Sussistenza
La Consulta ha bocciato la Lr Valle d'Aosta che differenzia il prelievo relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti speciali in ragione della provenienza regionale o extraregionale.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 30 aprile 2021, n. 82), l'articolo 10 della Lr Valle d’Aosta 8/2020, nello stabilire un ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica pari a 10 euro/tonnellata per rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Regione e pari a 25 euro/tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, rappresenta un "dazio all'importazione" ovvero un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni, ed è quindi illegittimo alla luce dell'articolo 120 della Costituzione. Tale differenziazione, argomenta il Giudice, si pone in contrasto con i valori costituzionali costituzionale di ambiente e salute, "perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale".
Più in generale, la Consulta ricorda di avere già affermato che il principio di autosufficienza delle Regioni nello smaltimento dei rifiuti, sancito dall'articolo 182 del Dlgs 152/2006, è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre, con riguardo ai rifiuti speciali, l'articolo 182-bis dello stesso Dlgs 152/2006 ribadisce il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento (che, con riferimento ai rifiuti pericolosi, "potrebbe risultare temperato" da quello della prossimità al luogo di produzione). (AG)
Corte Costituzionale
Sentenza 30 aprile 2021, n. 82
(Gu 5 maggio 2021 n. 18)
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