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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 10787

Rifiuti – Tassa rifiuti - Dlgs 507/1993, articolo 62 - Locali adibiti a produzione di rifiuti speciali - Rifiuti ferrosi non assimilati agli urbani - Applicazione parte variabile della tassa - Esclusione

Non è dovuto il versamento della parte variabile della Tia (tariffa di igiene ambientale) in caso di produzione di rifiuti ferrosi (speciali non assimilati agli urbani), poiché questi vengono smaltiti autonomamente dal produttore.
La Cassazione nella sentenza 25 maggio 2016, n. 10787 conferma il proprio orientamento in tema di Tarsu (applicabile anche alla Tia) con riguardo all’articolo 62, Dlgs 507/1993, secondo cui nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati. Fermo restando l’onere -per l’impresa che non deve versare la parte variabile della tassa - di presentare al Comune la documentazione necessaria ad attestare l’esonero.
Nel caso di specie, una conceria toscana si è vista riconoscere la non applicabilità della parte variabile della Tia ai locali ove si producevano rifiuti speciali consistenti in materiali ferrosi che non sono assimilati agli urbani.

Corte di Cassazione

Sentenza 25 maggio 2016, n. 10787