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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 novembre 2021, n. 7782

Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Autorizzazione impianto di telecomunicazioni ex articolo 87 Dlgs 259/2003 (dal 24 dicembre 2021 articolo 44, Dlgs 259/2003) - Limiti di esposizione e parametri ex articolo 3, legge 22 febbraio 2001 n. 36 e articolo 3, Dpcm 8 luglio 2003 - Sufficienza - Coerenza col principio di precauzione - Sussistenza - Risoluzione del Consiglio Ue 27 maggio 2011 recante il c.d. "principio Alara" ("As low as reasonably achievable") - Natura di atto di mero indirizzo rivolti agli Stati, sfornito di diretta precettività nei confronti di soggetti privati - Sussistenza

Il principio di precauzione di matrice europea in merito all'esposizione ai campi elettromagnetici è pienamente assicurato dalla normativa italiana quadro in materia (legge 36/2001 e Dpcm 8 luglio 2003).
Lo ha confermato il Consiglio di Stato che nella sentenza 22 novembre 2021, n. 7782 ha respinto le doglianze di una associazione nei confronti dell'accordo tra una impresa ferroviaria e una società di telecomunicazioni per l'installazione di centraline wi-fi a bordo di carrozze di treni, autorizzata ex articolo 87, Dlgs 259/2003 (dal 24 dicembre 2021 articolo 44, Dlgs 259/2003). L'iter autorizzatorio aveva evidenziato la compatibilità delle emissioni elettromagnetiche degli impianti coi limiti di esposizione previsti dalla normativa in materia di elettrosmog (articolo 3, legge 22 febbraio 2001 n. 36 e articoli 3 e 4, Dpcm 8 luglio 2003).
A nulla è valso il richiamo del ricorrente alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Consiglio Ue 27 maggio 2011 recante il c.d. "principio Alara" ("As Low As Reasonably Achievable"). Tali indicazioni costituiscono un mero atto di indirizzo rivolto agli Stati sfornito di diretta precettività nei confronti di soggetti privati. Quanto al richiamo generico al principio di precauzione come criterio europeo da applicare, esso, affermano i Giudici, non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione, conclude il Consiglio di Stato, è assicurato dal Legislatore tramite la legge 36/2001 e il Dpcm 8 luglio 2003 sull'elettrosmog. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 22 novembre 2021, n. 7782