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Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 19 luglio 2021, n. 20539

Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani (N.d.R.: articoli 5 e 192, Dlgs 50/2016, articolo 202, Dlgs 152/2006) - Controversie relative alla esecuzione del contratto - Questioni patrimoniali - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Articolo 133, Dlgs 104/2010 - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza

Le questioni patrimoniali relative all'esecuzione contrattuale del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani affidato in appalto sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario.
Lo ha ribadito la Cassazione a Sezioni Unite con la ordinanza 19 luglio 2021, n. 20539 con cui ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario in merito alle questioni relative al pagamento del corrispettivo in ordine a una controversia sull'esecuzione del servizio di raccolta rifiuti urbani che un Comune della Campania aveva affidato senza gara a una società salvo poi non pagare il corrispettivo pattuito.
La controversia sul pagamento del corrispettivo maturato, ricordano i Supremi Giudici, attiene alla fase "contrattuale" dell'esecuzione del rapporto, da ritenere equipollente, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e amministrativo, alla stipula del contratto. La Giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che la giurisdizione del Giudice ordinario, quale Giudice dei diritti, diviene operativa nella fase post affidamento relativa all'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula o con l'inizio della esecuzione del contratto quale alternativa alla stipula dello stesso. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20539