Sentenza Consiglio di Stato 14 giugno 2022, n. 4831
Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di igiene urbana e complementari - Offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 - Provvedimento di esclusione da precedenti gare d'appalto per gravi illeciti professionali che minano la sua integrità e affidabilità ex articolo 80, comma 5, Dlgs 50/2016 - Comunicazione alla stazione appaltante del provvedimento di esclusione da precedenti gare - Obbligatorietà - Sussistenza - Effetto di automatica espulsione dalla procedura di gara - Esclusione - Ammissione alla gara nonostante il precedente provvedimento di esclusione subito dall'impresa in altra gara - Obbligo della stazione appaltante di esplicitare in maniera analitica le ragioni dell'ammissione - Esclusione
L'impresa partecipante a un appalto per il servizio rifiuti deve dichiarare un precedente provvedimento di esclusione subito in altre procedure, senza che vi sia però un effetto di esclusione automatica dalla gara.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza 14 giugno 2022, n. 4831 in relazione alla vicenda di affidamento da parte di un Comune della Sardegna con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di igiene urbana e complementari. L'onere del partecipante alla gara d'appalto di comunicare alla stazione appaltante il provvedimento di esclusione da precedenti gare per motivi che facciano dubitare della sua integrità e affidabilità poggia sull'articolo 80, comma 5, Dlgs 50/2016; di conseguenza il Comune appaltante deve poi valutare nuovamente l'episodio causa di esclusione e decidere se ammettere il concorrente o affermare nuovamente la rilevanza espulsiva della condotta.
Ricorda la sentenza che ogni provvedimento di esclusione si genera e si consuma all'interno della procedura di gara per il quale è stato adottato, salvi appunto gli oneri di comunicazione a carico del partecipante alla gara, pertanto non si verifica alcun effetto espulsivo automatico dalla nuova procedura di gara cui l'impresa abbia richiesto di partecipare. La stazione appaltante che procede all'ammissione alla gara di un'impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara dell'impresa. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 14 giugno 2022, n. 4831
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