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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 giugno 2021, n. 23353

Rifiuti - Gestione residui di origine animale - Interramento carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione - Qualifica rifiuto ex articolo 183 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) - Sussistenza - Disciplina sui sottoprodotti ex regolamento 1774/2002/Ce, sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce (N.d.R.: articolo 185 del Dlgs 152/2006) - Non applicabilità - Sussistenza

N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti

 

Si applica il regolamento comunitario sui sottoprodotti di origine animale e non la disciplina sui rifiuti solo se il materiale ottenuto dal processo produttivo è destinato a ulteriore impiego o consumo.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 giugno 2021, n. 23353 sul reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 applicabile allo smaltimento illecito di carcasse di animali (morti per cause diverse dalla macellazione), che nella specie erano state interrate in un parco safari piemontese. I Supremi giudici nel confermare la carenza motivazionale del decreto di convalida del sequestro che, tra l'altro, non consentiva di individuare il collegamento tra la documentazione sequestrata e il rinvenimento delle carogne di animali, legittimano l'applicazione della disciplina sui rifiuti ex Codice ambientale a discapito di quella europea sui sottoprodotti di origine animale.
Gli scarti di origine animale sono infatti sottratti alla normativa sui rifiuti, rientrando nel regolamento europeo (il n. 1774 del 2002 all'epoca dei fatti, sostituito con continuità normativa dal n. 1069 del 2009), solo se possono essere qualificati come sottoprodotti. Tali sono, a norma dell'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, i materiali risultanti dal processo produttivo e destinati a un ulteriore impiego o al consumo, senza trasformazioni né pregiudizio per l'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006 sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 giugno 2021, n. 23353