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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 21 ottobre 2020, n. 29021

Rifiuti - Sottoprodotto - Fondo di colonna di distillazione derivati dal processo di raffinazione della glicerina grezza - Applicabilità del regime di favore - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Certezza oggettiva del riutilizzo dell'oggetto o sostanza - Necessità - Sussistenza - Garanzia della tracciabilità e dell'uso legale dell'oggetto nel corso dello stesso o successivo processo di produzione o utilizzazione - Necessità - Sussistenza - Mancanza delle condizioni - Applicabilità del regime dei rifiuti - Smaltimento non autorizzato - Articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Sussistenza

I sottoprodotti sono quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo, necessaria per godere dell'esclusione dal regime dei rifiuti.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella ordinanza 21 ottobre 2020, n. 29021 con cui ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 la titolare di una azienda dell'Emilia-Romagna per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione - derivati dal processo di raffinazione della "glicerina grezza" - conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne senza rispettare le condizioni per qualificarli come "sottoprodotti" e quindi fuori dalla disciplina dei rifiuti.
La Cassazione ha evidenziato come la condotta contestata alla titolare dell'impresa non è quella di avere spacciato per sottoprodotto una sostanza che non era passibile di essere considerata tale, ma di non avere rispettato i requisiti dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, indispensabili per godere del regime di favore. In particolare si contesta il non aver gestito i fondi di colonna di distillazione garantendo la tracciabilità e l'uso legale degli stessi "nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi". La mancanza della certezza oggettiva del riutilizzo, necessaria invece per escludere a monte l'intenzione di "disfarsi" dell'oggetto o della sostanza, rende applicabile la normativa sui rifiuti e quindi le sanzioni per smaltimento illecito. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 29021