Sentenza Corte di Cassazione 17 settembre 2021, n. 34589
Acque - Scarico di azienda casearia non munito di autorizzazione - Reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali - Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Assimilazione alle acque reflue domestiche ex articolo 2, Dpr 227/2011 - Condizioni - Attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato I, Dpr 227/2011 - Sussistenza - Rispetto dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui all'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Scarico di acque reflue industriali - Sussistenza - Obbligo di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 3, Dpr 59/2013 - Sussistenza
L'assimilazione dei reflui industriali a quelli domestici ex Dpr 227/2011 è "subordinata" al rispetto dei parametri indicati dal Dlgs 152/2006 e, per lo scarico in fognatura, dal gestore del servizio idrico integrato.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2021, n. 34589) che, in applicazione dell'articolo 2 del Dpr 227/2011 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese), ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un'azienda casearia molisana condannato per scarico non autorizzato di reflui industriali ai sensi dell'articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006.
Al ricorrente, che in giudizio ha sostenuto l'assimilazione ex Dpr 227/2011 dei reflui scaricati, la Suprema Corte ha ricordato come la provenienza dello scarico da un'azienda ricompresa nell'elenco allegato al Dpr 227/2011 (nel caso specifico, in quanto piccola azienda agroalimentare che scarica meno di 4mila metri cubi di reflui all’anno) non sia sufficiente a tale fine. Il soggetto che invoca l'applicazione della norma derogatoria, infatti, deve anche dimostrare che l'impresa sia qualificabile come Pmi (ex Dm 18 aprile 2005) "e, soprattutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'allegato 5 alla Parte terza del Dlgs 152/2006", così come quelli indicati dal regolamento del gestore del Sii per lo scarico in fognatura (ex articolo 107, Dlgs 152/2006).
Considerato l'ampio superamento dei valori-limite previsti (e il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria), lo scarico di acque reflue industriali del ricorrente, secondo la Cassazione, "necessitava" di autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 17 settembre 2021, n. 34589
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