Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione del 15 ottobre 2021, n. 37575

Rifiuti - Rifiuti ferrosi - Trasporto rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione - Assoluzione dal reato ex articolo 256, comma 1, lettera d) del Dlgs 152/2006 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Omogeneità dei rifiuti trasportati, quantitativo non cospicuo e non abitualità della condotta - Sussistenza - Rilevanza - Pericolo effettivo di danno ambientale - Assenza

Al soggetto che trasporta rifiuti ferrosi senza autorizzazione è applicabile l'articolo 131-bis del Codice penale sulla non punibilità se non si tratta di condotta reiterata. Richiama le Sezioni Unite la Corte di Cassazione nella sentenza del 15 ottobre 2021, n. 37575, decidendo per l'assoluzione dal reato ex articolo 256, comma 1, lettera d) del Dlgs 152/2006. L'omogeneità dei rifiuti (speciali non pericolosi) trasportati, il quantitativo non cospicuo e la non abitualità della condotta hanno fatto propendere i Giudici per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale. L'autore della condotta, posta in essere nell'astigiano, non l'ha infatti reiterata e dunque non ricorre l'abitualità come presupposto ostativo alla causa di non punibilità. Per la giurisprudenza citata dalla Cassazione, il comportamento è infatti considerato abituale quando, diversamente dal caso in esame, l'autore commette almeno altri due illeciti oltre a quello per cui si procede. Altresì i giudici hanno valutato l'elemento psicologico (di non particolare intensità) e l'assenza di una compromissione o di un pericolo effettivo di danno ambientale. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 ottobre 2021, n. 37575