Sentenza Tar Lazio 3 novembre 2021, n. 11290
Appalti - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento (N.d.R.: articolo 183 Dlgs 152/2006) - Esclusione dalla gara di società dedita alla raccolta di abiti usati per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di avvalimento stipulato con altra società - Violazione dell'articolo 89 Dlgs 50/2016 - Legittimità - Sussistenza - Soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 Dlgs 50/2016 - Illegittimità - Sussistenza
Le lacune del contratto di avvalimento stipulato per la partecipazione a gara di appalto per la raccolta e il trasporto di abiti usati non possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.
Così si è espresso il Tar Lazio, con sentenza 11290/2021, chiamato a pronunciarsi per l'annullamento del provvedimento con cui una società romana dedita alla raccolta di abiti usati era stata esclusa dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento. Motivo dell'esclusione l'indeterminatezza, quanto a requisiti forniti e risorse umane a disposizione, dell'oggetto del contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente con altra società al fine di supplire al mancato possesso di un requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara (quale l'esecuzione nei tre anni precedenti il bando di uno o più servizi di raccolta differenziata di rifiuti con un quantitativo minimo di 8.850 tonnellate).
Il Tar, nel rigettare il ricorso, ricorda che le lacune del contratto di avvalimento, tali da determinarne la nullità, non possono essere colmate ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Dlgs 50/2016 dovendo tale contratto essere valido "sin da principio". Il soccorso istruttorio è infatti volto a chiarire e completare dichiarazioni o documenti esistenti ed efficaci, senza che possa trovare applicazione quando a mancare è un elemento essenziale per la partecipazione alla gara. (IM)
Tar Lazio
Sentenza 3 novembre 2021, n. 11290
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