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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 marzo 2021, n. 1863

Appalti pubblici - Fornitura apparecchi per la raccolta rifiuti - Procedura aperta - Articolo 60, Dlgs 50/2016 - Specifiche tecniche degli apparecchi richieste dal bando di gara - Articolo 68, Dlgs 50/2016 - Obbligo per il partecipante alla gara di allegare formale dichiarazione di equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nel capitolato di gara - Esclusione - Prova della equivalenza - Fornitura con qualsiasi mezzo - Legittimità - Sussistenza - Commissione di gara - Valutazione di equivalenza del prodotto offerto anche in forma implicita attraverso la documentazione tecnica fornita dal partecipante - Legittimità - Sussistenza

Il Dlgs 50/2016 non obbliga i partecipanti a una gara per macchinari raccolta rifiuti a una formale dichiarazione sull'equivalenza del prodotto offerto rispetto al bando, potendo fornire la prova con qualsiasi mezzo.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4 marzo 2021, n. 1863) ha confermato la legittimità di una procedura aperta ex articolo 60, Dlgs 50/2016 bandita da un Comune del Lazio per la fornitura di mezzi per la raccolta di rifiuti solidi aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'impresa vincitrice forniva un prodotto "equivalente" a quello indicato nel capitolato di gara, il che aveva sollevato le obiezioni di un'altra impresa uscita sconfitta. I Giudici amministrativi hanno ricordato che il principio di equivalenza, improntato al favor partecipationis (massima partecipazione delle imprese alle gare) è un principio cardine Ue e italiano, e che l'articolo 68 del Dlgs 50/2016, analogo all'articolo 42 della direttiva 2014/24/Ue, non obbliga il partecipante alla gara a una formale dichiarazione sull'equivalenza del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato basta che consenta una valutazione certa alla Commissione di gara.
E la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis, cosa successa nel caso di specie laddove la società aggiudicataria, mediante la scheda tecnica esibita in sede di gara, ha dato la prova dell'equivalenza attraverso l'indicazione della conformità del prodotto offerto alla norma Uni En 1501.1 e alla direttiva macchine 2006/42/Ce, entrambe espressamente richiamate dal capitolato speciale. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 marzo 2021, n. 1863