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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 20 ottobre 2021, n. 10731

Danno ambientale e bonifiche - Ordinanza ministeriale che impone la realizzazione del Piano di caratterizzazione e gli interventi di messa in sicurezza di emergenza - Presupposti - Articolo 242, commi 2 e 3, Dlgs 152/2006 - Accertamento dell'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc) - Sussistenza - Provvedimento emanato in assenza dell'accertamento del superamento delle Csc - Illegittimità - Sussistenza

È illegittimo l'ordine di messa in sicurezza si emergenza nei confronti del titolare di un sito in assenza dell'accertamento del superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc) previste dal Dlgs 152/2006.
A ricordarlo è il Tar Lazio nella sentenza 20 ottobre 2021, n. 10731 che ha annullato il provvedimento del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica) che in relazione ad un sito di proprietà di una azienda ordinava la trasmissione del Piano di caratterizzazione e del documento tecnico relativo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza già adottati e/o in corso di adozione.
L'ordinanza del Ministero è illegittima secondo i Giudici laziali perché non indica quale evento avrebbe contaminato l'area appartenente all'impresa e non chiarisce quali siano i parametri, rispetto ai quali sarebbe stato riscontrato sul sito il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. L'articolo 242, commi 2 e 3 del Dlgs 152/2006 stabilisce che i provvedimenti di messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione presuppongono entrambi che sia già stato in concreto accertato l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Il generico contenuto dell'ordinanza impone all'impresa di effettuare complesse e onerose ricerche per stabilire se il terreno sia effettivamente inquinato, per poi eventualmente procedere alle attività richieste. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 20 ottobre 2021, n. 10731