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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 3 aprile 2017, n. 777

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento del sito - Ordinanza di messa in sicurezza di emergenza - Emanazione - Competenza - Provincia - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Regolamento regionale Lombardia 2/2012 - Affidamento della competenza al Comune - Contrasto con la normativa statale - Sussistenza

Ai sensi del Dlgs 152/2006 non spetta al Comune ordinare al responsabile dell'inquinamento la messa in sicurezza di emergenza del sito ma alla Provincia, va dunque disapplicato il Regolamento Lombardia 2/2012.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 3 aprile 2017, n. 777 con la quale ha annullato l'ordinanza di un Comune nel pavese che diffidava il ricorrente a porre in essere gli atti di messa in sicurezza delle acque di falda e bonifica di un'area industriale dismessa ai sensi del regolamento regionale della Lombardia 15 giugno 2012, n. 2 (articolo 2). Il citato articolo 2 di tale regolamento affida al Comune il potere di ordinanza mentre l'articolo 244 del Dlgs 152/2006 stabilisce che non sia il Comune ma la Provincia a emettere a carico del responsabile dell'inquinamento l'ordinanza di provvedere a fare cessare gli effetti dell'inquinamento sul sito contaminato.
Poiché l'articolo 2 del regolamento regionale della Lombardia risulta in contrasto con una norma statale, oltretutto in una materia di competenza esclusiva statale come la tutela dell'ambiente, esso va disapplicato e l'ordinanza comunale annullata.

Tar Lombardia

Sentenza 3 aprile 2017, n. 777