Ordinanza Corte di Cassazione 22 gennaio 2019, n. 1573
Inquinamento - Danno ambientale e bonifiche - Domanda risarcitoria delle spese sostenute dal proprietario non colpevole per la realizzazione delle opere di bonifica - Configurabilità - Esercizio dell'azione di rivalsa ex articolo 253, comma 4, del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Legittimazione all'esercizio del diritto di rivalsa delle spese sostenute spontaneamente dal proprietario in caso di realizzazione delle opere di bonifica secondo un progetto approvato dall'autorità amministrativa - Sussistenza - Indipendenza dell’azione del proprietario non colpevole dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa - Sussistenza - Successione negli obblighi di bonifica tra il responsabile dell'inquinamento (conseguente all'attività di rifornimento carburante) e il nuovo proprietario - Non sussistenza - Obbligo dell'inquinatore di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza - Sussistenza. - Onere del proprietario non responsabile di provvedere per evitare conseguenze derivanti dai vincoli sull'area (onere reale e privilegio immobiliare) - Riconoscimento ex articolo 245, comma 2, del Dlgs 152/2006, della facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito in proprietà o in disponibilità - Sussistenza - Prescrizione credito ex articolo 2043 del Codice civile - Non configurabilità
Corte di Cassazione
Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1573
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