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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 6 dicembre 2021, n. 669

Appalti verdi - Rifiuti - Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano - Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, Dlgs 50/2016 - Requisiti di partecipazione alla gara ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale, Categoria 2-bis - Mancata previsione nel bando di gara - Legittimità - Sussistenza - Difformità tra le clausole del bando e quelle del disciplinare di gara - Prevalenza del bando - Sussistenza

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 30 agosto 2022, n. 7573.

 

Secondo il Tribunale amministrativo del Lazio non è necessaria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nell'ambito urbano.
Nella sentenza 6 dicembre 2021, n. 669 il Tribunale ha respinto le doglianze di una impresa sconfitta nella gara bandita da un Comune per l'affidamento con procedura aperta ex articolo 60, Dlgs 50/2016 del servizio di manutenzione del verde pubblico nell'ambito urbano. L'impresa si doleva del fato che, anche se il bando non lo prevedeva, nel disciplinare di gara era previsto come requisito di partecipazione l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (categoria 2-bis).
Da un lato il Tar ha affermato che in caso di discordanza tra disciplinare di gara e bando, è sempre quest'ultimo a prevalere. Dall'altro i Giudici laziali hanno sostenuto che "gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, nel testo introdotto dal Dlgs 116/2020 escludono ora dalla nozione di rifiuto gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, che rientrano nella differente definizione di sottoprodotto, a condizione che il produttore non intenda disfarsene." Quindi per il Tar Lazio, considerato che l'azienda ha dichiarato nella propria offerta "di voler gestire - e non smaltire - il materiale risultante dall'attività di manutenzione del verde pubblico", "la previsione dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale, categoria 2-bis, si riferisce ad un requisito che, allo stato attuale della legislazione vigente, non è necessario per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico". (FP)

Tar Lazio

Sentenza 6 dicembre 2021, n. 669