Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 gennaio 2023, n. 26

Rifiuti - Reato di gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Mancato esame dei parametri da parte del Tribunale - Annullamento sentenza - Sussistenza

Corte di Cassazione

Sentenza 3 gennaio 2023, n. 26

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione III penale

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso proposto da

S. R., (omissis)

avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Torre Annunziata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere (omissis);

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis), che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 marzo 2022, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava R. S. colpevole del reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs n. 152 del 2006 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per aver negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis C.p. con motivazione apparente.

 

Considerato in diritto

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il Tribunale di Torre Annunziata ha negato la particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis Codice penale sul presupposto che "dall'istruttoria non si ravvisa alcuna connotazione dei fatti come relegabili nell'alveo di non meritevolezza della pena".

5. Con questa affermazione, peraltro priva di un qualunque elemento specializzante (non ricavabile neppure dalla precedente parte motiva), la sentenza ha dunque disatteso la lettera e la ratio dell'istituto in esame, con il quale si prevede che — dati taluni limiti edittali del reato — la punibilità sia esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, Codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (come da definizione contenuta nei successivi commi 2 e 3).

6. Ebbene, questi due parametri non sono stati esaminati affatto dal Tribunale, né risultano in alcun modo evincibili dal corpo della motivazione, neppure per implicito.

7. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis Codice penale, per particolare tenuità del fatto. Si dichiara comunque irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

 

PQM

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis Codice penale, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, 30 novembre 2022

Depositato in cancelleria il 3 gennaio 2023