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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 14 aprile 2023, n. 10063

Rifiuti - Area urbana soggetta ad esproprio - Procedura non conclusa - Progressivo degrado dell'area con accumulo nel tempo di rifiuti - Inerzia del Comune - Azione di risarcimento danni proposta dai proprietari degli immobili vicini ex articolo 2043, Codice civile per danno alla salute e alla proprietà - Devoluzione della controversia al Giudice amministrativo ex articolo 7, Dlgs 104/2010 - Esclusione - Ragioni - Comportamento colposo dell'Amministrazione che non si è tradotto in atti espressione di esercizio di pubblico potere - Sussistenza - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza

Il Comune chiamato a risarcire i danni alla salute dei cittadini per il degrado ambientale di un'area urbana con abbandono e accumulo di rifiuti risponde davanti al Giudice ordinario e non a quello amministrativo.
A chiarirlo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella ordinanza 14 aprile 2023, n. 10063. La vicenda partiva da un procedimento di esproprio di un'area effettuato da un Comune il quale non concludeva la procedura, determinando così un abbandono e degrado dell'area nella quale nel frattempo si accumulavano rifiuti e si verificavano roghi degli stessi, recando pregiudizio alla salute e alla proprietà dei titolari degli immobili circostanti. Non erano in contestazione né erano impugnati atti dell'Amministrazione, ma veniva contestata l'inerzia colposa del Comune lesiva del principio generale del "neminem laedere" (articolo 2043, Codice civile).
Per i Giudici la "mancata adozione di provvedimenti e le omissioni sull'adozione di misure ripristinatorie e/o di dirette a evitare il degrado ambientale rilevano non come illegittimità dell'esercizio negativo del potere" piuttosto - ed è qui che entra in gioco il Giudice ordinario e non quelle amministrativo - "come "incuria", "indifferenza" dell'Amministrazione, ossia come un comportamento materiale negligente nella doverosa tutela della salute."
Laddove, come nel caso di specie, non è in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi come esercizio del pubblico potere, ma un danno causato colposamente dalla P.a. che aveva il dovere di agire a tutela del diritto costituzionale alla salute (discrezionalità nell'agire non significa diritto a non agire), la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 14 aprile 2023, n. 10063