Sentenza Corte di Cassazione 18 maggio 2023, n. 21187
Inquinamento (altre forme di-) - Inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale - Configurabilità - Reato che colpisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali - Abusività della condotta - Attività svolta in assenza di autorizzazione o in violazione di leggi statali o regionali o precetti amministrativi - Sussistenza - Compromissione o deterioramento - Danno sul bene non irreversibile - Sussistenza - Configurabilità anche in caso di più azioni di deterioramento sullo stesso bene ambientale fino alla irreversibilità del danno - Sussistenza - Assenza di zone franche intermedie tra il reato di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale ex articolo 452-quater, Codice penale - Sussistenza - Significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento del bene - Condizioni - Attività incisiva e rilevante e quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile - Sussistenza
Il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale si configura anche compromettendo una matrice ambientale già danneggiata fino all'irreversibilità del danno che fa scattare il disastro ambientale senza "zone franche" tra i due reati.
A ricordarlo la Corte di Cassazione che nella sentenza 18 maggio 2023, n. 21187 relativa alla contestazione del reato di inquinamento ambientale provocato dalla gestione non autorizzata di una discarica. Il reato colpisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali. In primo luogo sulla "abusività" della condotta la Suprema Corte ricorda che essa non è collegata solo all'attività svolta in assenza di autorizzazione (o con autorizzazioni scadute o illegittime) ma anche alla violazione di leggi statali, regionali anche non "ambientali" o prescrizioni amministrative.
Deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla "distruzione" quindi sono collegati ad un danno non irreversibile e il fatto delittuoso può essere costituito da più comportamenti continuati (ad esempio continue immissioni di sostanze nocive nell'acqua) con un deteriorarsi del bene già deteriorato, finché compromissione o deterioramento diventano irreversibili, comportando l'ingresso del delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater, Codice penale.
Quanto alla significatività e misurabilità della compromissione/deterioramento, occorre che l'attività sia incisiva e rilevante e quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, lasciando all'interprete valutarne la portata. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 maggio 2023, n. 21187
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: