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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2023, n. 39195

Rifiuti - Discarica (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Reato di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Nozione di rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Concetto del "disfarsi" del bene - Interpretazione oggettiva - Legittimità - Sussistenza - Valutazione in base a dati obiettivi quali la quantità, le condizioni, le modalità di custodia dei beni che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è tenuto - Sussistenza - Valutazione soggettiva in relazione alla utilità o meno del bene per il detentore - Irrilevanza - Sussistenza - Inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale - Configurabilità - "Significatività" del danno - Valutazione - Riferimento ai parametri relativi ai siti inquinati - Collegamento al mero superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc) e alle concentrazioni soglia di rischio (Csr) - Insufficienza - Verifica di quanto siano state superate, quali valori e per quanto tempo - Necessità - Sussistenza

Al fine di qualificare un bene come "rifiuto" è indifferente il fatto (soggettivo) che esso non sia più di nessuna utilità per chi lo detiene, ma occorre riferirsi a parametri oggettivi che qualificano la condotta del detentore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 27 settembre 2023, n. 39195 in relazione alla contestazione del reato di discarica abusiva. Il ricorrente lamentava come si fosse attribuita la qualifica di rifiuto a delle campane e cassonetti presenti nella discarica, che invece erano, a suo dire, beni suscettibili di ulteriore utilizzo. Per la Suprema Corte, ai sensi dell'articolo 183, Dlgs 152/2006 la nozione di "rifiuto" connessa al "disfarsi" va interpretata in senso oggettivo non soggettivo: rifiuto, afferma la Corte, non è quel bene "che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto", cioè quello del "disfarsi".
Tra i dati oggettivi di cui tenere conto ci sono la quantità, le condizioni, la modalità di custodia dei beni. Nel caso di specie le campane e i cassonetti furono eliminati su strada e portati nel luogo ove si stava realizzando, tramite plurimi e costanti abbandoni, la discarica abusiva.
Quanto al reato di inquinamento ambientale ex articolo 425-bis, Codice penale, per misurare la "significatività" del danno non è obbligatorio fare riferimento alla disciplina delle bonifiche verificando solo il superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc) o ai parametri sito-specifici delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) ma bisogna anche valutare di quanto siano state superate, con riferimento a quali parametri e per quanto tempo. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 27 settembre 2023, n. 39195