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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2022, n. 2179

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Lavori in quota (N.d.R.: articolo 115 del Dlgs 81/2008) - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del direttore del cantiere - Reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N.d.R.: articolo 590 del Codice penale) - Sussistenza - Elementi costitutivi della responsabilità penale colposa a carico del soggetto gravato da una posizione di garanzia - Nesso causale tra condotta ed evento - Violazione della regola cautelare che mira a prevenire l’evento verificatosi (cd. concretizzazione del rischio) - Prevedibilità ed evitabilità dell'evento - Necessità - Sussistenza - Violazione del Piano operativo di sicurezza (Pos) (N.d.R.: articolo 89 del Dlgs 81/2008) - Sussistenza

Per l'addebito di responsabilità ex Dlgs 81/2008 in caso di infortuni il Giudice deve verificare, oltre alla violazione della regola cautelare e al nesso condotta-evento, che l’evento dannoso fosse o meno prevedibile da parte del garante.
Con sentenza 2179/2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di infortuni sul lavoro ribadendo gli elementi costitutivi della responsabilità penale colposa a carico del soggetto gravato dalla posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, quale il datore di lavoro. Il principio di individualizzazione della responsabilità penale, ricorda il Collegio, impone al Giudice di verificare non solo la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento e la violazione da parte del soggetto agente della regola cautelare da osservarsi, ma anche che l'evento dannoso, quale l'infortunio, rappresenti la concretizzazione proprio di quel rischio che la regola cautelare mira a prevenire. Il Giudice dovrà inoltre accertare se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile da parte dell'imputato, cioè se il soggetto agente abbia potuto prevedere "quello specifico giudizio causale ed attivarsi per evitarlo".
Nella specie il Collegio ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la responsabilità di un direttore di cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate ex articolo 590 del Codice penale commesso, ai danni di un lavoratore, con violazione della normativa antinfortunistica ex Dlgs 81/2008. La Corte ha avallato il percorso motivazionale dei Giudici di merito che hanno accertato la prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato: era infatti prevedibile una caduta dall'alto in seguito alla rimozione delle linee guida prima del completamento dei lavori, in violazione del Piano operativo della sicurezza. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 19 gennaio 2022, n. 2179