Sentenza Consiglio di Stato 17 luglio 2023, n. 6957
Danno ambientale e bonifiche - Misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica ex articolo 240, Dlgs 152/2006 - Imposizione delle prescrizioni al proprietario incolpevole - Illegittimità - Sussistenza - Oneri a carico del proprietario incolpevole - Addebito delle spese della bonifica sostenute dalla P.a. nel caso in cui non sia trovato il responsabile dell'inquinamento o sia incapiente ex articolo 253, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza
La pubblica Amministrazione non può imporre al proprietario che non è responsabile dell'inquinamento l'esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza ex Dlgs 152/2006 di un sito inquinato.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 17 luglio 2023, n. 6957 che ha riformato la sentenza Tar Marche 3 giugno 2016, n. 347 accogliento il ricorso di una impresa cui la pubblica Amministrazione aveva prescritto la messa in sicurezza d'emergenza (Mise) e la successiva bonifica, dei terreni di competenza e della falda, nell'ambito delle operazioni generali di bonifica di un sito di interesse nazionale. Se il Tar aveva accolto il ricorso dell'azienda annullando la richiesta dell'Autorità di presentare immediatamente un progetto di bonifica, aveva respinto l'imposizione di immediata messa in sicurezza di emergenza.
I Giudici del Consiglio di Stato hanno accolto invece tutte le doglianze del ricorrente evidenziando come al soggetto che non sia il responsabile dell'inquinamento non può essere imposto l'obbligo di attuare misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica. A lui può essere richiesto eventualmente, come prescrive l'articolo 253 del Dlgs 152/2006 di pagare le spese per la bonifica sostenute dall'Amministrazione se il responsabile dell'inquinamento non viene trovato o è incapiente e anche nei suoi confronti le spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare (con le conseguenze in caso di mancato pagamento).
Il Consiglio di Stato ha infine affermato come anche nei casi di inquinamento diffuso e risalente nel tempo (nel caso di specie da 40 anni) va comunque accertata la responsabilità del singolo operatore per addebitargli gli oneri di messa in sicurezza e bonifica. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 17 luglio 2023, n. 6957
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