Sentenza Tar Puglia 20 luglio 2023, n. 934
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Responsabilità del proprietario del terreno - Configurabilità - Semplice status di proprietario del fondo - Insufficienza - Mancanza della recinzione del terreno come prova di per sé della responsabilità del proprietario del terreno - Esclusione - Accertamento da parte dell'Amministrazione della idoneità delle cautele adottate ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario - Necessità - Sussistenza
L'ordinanza di rimozione rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 colpisce il proprietario del terreno se è provata la sua colpevolezza nell'abbandono.
Non basta, affermano i giudici del Tar Puglia nella sentenza 20 luglio 2023, n. 934, il solo fatto di essere il proprietario dell'area in cui sono abbandonati i rifiuti, per essere tenuto alla rimozione, occorre che l'Amministrazione abbia accertato che la presenza dei rifiuti sul suolo in questione derivi da una condotta imputabile al proprietario del terreno anche a solo titolo di colpa, idonea ad integrare una forma di corresponsabilità con la condotta dell'autore dell'abbandono.
Per i Giudici da una parte, come affermato da costante Giurisprudenza, la mancata recinzione del fondo non può costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, dall'altro lato va in ogni caso esclusa la responsabilità per colpa in capo al proprietario anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto a patto di sopportate un sacrificio obiettivamente sproporzionato. Al fine di accertare la colpa del proprietario del terreno nell'abbandono dei rifiuti, occorre verificare in concreto l'idoneità delle cautele adottate da questi del terreno, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 20 luglio 2023, n. 934
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