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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 3 gennaio 2024, n. 108

Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatari - Responsabile dell'abbandono insieme al proprietario dell'area inquinata e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sulla medesima cui è addebitabile una colpa o un dolo nell'abbandono - Sussistenza - Responsabilità estesa anche all'impresa che esegue i lavori nell'area stessa se le è addebitabile un comportamento colposo o doloso - Sussistenza

L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 ha come destinatario il proprietario dell'area ma anche chi esegue i lavori sulla medesima salvo assenza di colpa o dolo.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza 3 gennaio 2024, n. 108 in relazione all'ordinanza del Sindaco di un Comune della Toscana di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi. La vicenda riguardava un'area oggetto di un piano di lottizzazione; la società incaricata dei lavori dal proprietario dell'area doveva eseguire un rialzo usando terre e rocce da scavo per realizzare la pista di cantiere ("strada di arrocco"). Tale strada era stata realizzata usando materiali che sono risultati rifiuti. Di qui l'ordinanza sindacale di rimozione.
I supremi Giudici amministrativi hanno rilevato come corretta la decisione del Giudice di primo grado che aveva sottolineato come l'articolo 192, Dlgs 152/2006 prevede che l'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa dal Sindaco presupponga la sussistenza del dolo o della colpa ai fini della configurazione della responsabilità solidale del proprietario dell'area inquinata e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sulla medesima. I Giudici hanno ritenuto corretta anche l'inclusione, in coerenza del principio "chi inquina paga", dell'impresa esecutrice dei lavori, che, quale materiale esecutrice della pista di cantiere, era tenuta a verificare la idoneità del materiale utilizzato nella esecuzione dell'opera.
Inquadrata così la responsabilità degli attori, il Consiglio di Stato ha però riformato la sentenza del Tar che aveva annullato l'ordinanza del Sindaco in quanto "non si ravvisano, sul piano della imputabilità a titolo di dolo o di colpa degli illeciti sversamenti effettuati, elementi che consentano di escludere la responsabilità della società che materialmente ha realizzato la strada di arrocco, utilizzando materiale qualificabile come rifiuto". (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 3 gennaio 2024, n. 108