Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2023, n. 32962
Rifiuti - Trasporto di propri rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio dell'attività di impresa - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Mancata iscrizione - Responsabilità penale ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Configurabilità - Anche in caso di occasionale attività di trasporto - Sussistenza - Attivazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali ex articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Insussistenza - Possibilità di accesso all'oblazione ex articolo 162-bis, Codice penale - Sussistenza - Non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale - Applicabilità - Rapporti con la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali
La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex articoli 318-bis e seguenti, Dlgs 152/2006 non è obbligatoria e la sua mancata attivazione non "blocca" l'azione penale.
Un principio consolidato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28 luglio 2023, n. 32962. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali ex articolo 318-bis, Dlgs 152/2006, ricorda la Corte, non è obbligatoria e quindi il fatto che l'Organo di vigilanza o la Polizia giudiziaria non indichino all'indagato le prescrizioni cui ottemperare ai fini dell'estinzione della contravvenzione non è causa della improcedibilità dell'azione penale.
La Corte di Cassazione inoltre ricorda che la formale assenza della procedura estintiva della contravvenzione ambientale non impedisce all'imputato di richiedere di essere ammesso all'oblazione (pagamento della metà della pena pecuniaria massima con effetti estintivi del reato) di cui all'articolo 162-bis, del Codice penale, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata.
Infine la Corte ha tracciato le interazioni tra causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale ed estinzione delle contravvenzioni ambientali, ritenendo non attivabile la causa di esclusione dalla punibilità qualora le prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali non siano state ottemperate, o nel caso in cui l'indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l'Organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'ammissione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 luglio 2023, n. 32962
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