Sentenza Corte di Cassazione 7 marzo 2013, n. 10565
Rifiuti - Materiali ferrosi - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Trasportatore segnalato dalla P.a. ai cittadini - Agevolazione del reato - Concorso - Sussiste
L’Assessore che segnala ai cittadini un trasportatore non autorizzato per il trasporto dei rifiuti ingombranti, agevola la commissione del reato previsto dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006, ed è colpevole in concorso con il trasportatore.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 10565/2013), l’Assessore all’igiene urbana aveva il dovere di controllare che la raccolta dei rifiuti per conto del Comune avvenisse nel rispetto della normativa vigente, e quindi attraverso soggetti debitamente autorizzati.
Quando si omette tale verifica, e si segnala un trasportatore non autorizzato ai cittadini che fanno richiesta di ritiro — incaricando le impiegate dell’ente di fornirne il nominativo e rilasciando allo stesso una sorta di lettera referenziale — si integra un’attività di agevolazione nella commissione del reato.
Condanna confermata quindi per l’Assessore, in concorso con il trasportatore che, in assenza dell’apposito servizio pubblico, si occupava di trasportare i rifiuti ingombranti dai domicili privati all’Ecocentro.
Corte di Cassazione
Sentenza 7 marzo 2013, n. 10565
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