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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 16 gennaio 2023, n. 491

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies del Codice penale - Provvedimento del Prefetto che non concede il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White list) - Ragioni - Impresa condannata per traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, C.p. - Legittimità - Sussistenza - Inclusione del reato di traffico illecito dei rifiuti nei cosiddetti "delitti-spia" di infiltrazione mafiosa ex articolo 51, comma 3-bis, C.p.p. richiamato dall'articolo 84, comma 4, lettera a), del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) - Sussistenza

È legittimo il provvedimento del Prefetto che esclude dalla "White list" di fornitori della P.a. per possibile infiltrazione mafiosa un'impresa condannata per traffico illecito di rifiuti.
Legittimo secondo il Consiglio di Stato (sentenza 16 gennaio 2023, n. 491) il diniego del Prefetto del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (la cosiddetta White list istituita dall'articolo 1, comma 52, della legge 190/2012) ad una impresa esercente trasporto di materiali a discarica per conto terzi e smaltimento di rifiuti conto terzi. La ragione era che l'impresa era stata condannata in via non definitiva per il reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, Codice penale.
Secondo l'impresa il provvedimento prefettizio va collegato alla associazione per delinquere (articolo 416-bis, C.p.) finalizza a commettere il delitto ambientale. Per i Giudici, invece, anche il traffico illecito di rifiuti quale reato non associativo legittima il provvedimento del Prefetto. Infatti il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies C.p. (traffico illecito di rifiuti) rientra tra i cosiddetti "delitti-spia" di una possibile infiltrazione mafiosa elencati dall'articolo 51, comma 3-bis, Codice di procedura penale -disposizione richiamata all'articolo 84, comma 4, lettera a), del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia). Di fronte a tale delitto il Prefetto è tenuto ad emettere la cautela antimafia, pur in assenza di un accertamento definitivo in sede penale. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 16 gennaio 2023, n. 491