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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 12 giugno 2023, n. 588

Aria - Emissioni in atmosfera - Industria insalubre ex articolo 216, Rd 1265/1934 - Provvedimento inibitorio dell'attività in quanto sprovvista delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex articoli 269 e 272, Dlgs 152/2006 - Provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 217 del Testo unico delle leggi sanitarie ex Rd 1265/1934 - Provvedimento emesso dal dirigente - Illegittimità per vizio di incompetenza - Sussistenza - Ragioni - Competenza esclusiva del Sindaco - Sussistenza

È illegittimo il provvedimento del dirigente comunale che ai sensi delle norme igienico-sanitarie ex Rd 1265/1934 blocca una attività ricadente tra le industrie "insalubri" per mancanza dell'autorizzazione.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 588/2023 che ha dichiarato illegittimo per incompetenza il provvedimento del dirigente di un Comune che aveva disposto l'interruzione immediata dell'attività di autocarrozzeria svolta dall'impresa ricorrente, in quanto esercitata in assenza dei titoli abilitativi in materia ambientale (nella specie l'assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articoli 269 e 272, Dlgs 152/2006).
L'impresa ricorrente da un lato lamentava come essendo l'impianto anteriore al 1988 (e autorizzato ex articolo 12 Dpr 203/1988) non è uno stabilimento "nuovo" ai sensi della sopravvenuta disciplina del Dlgs 152/2006 e pertanto non sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 269 e 272 del medesimo decreto. In secondo luogo il ricorrente sottolineava come il provvedimento inibitorio per motivi di igiene e salute emesso ai sensi dell'articolo 217, Rd 1265/1934 in quanto l'impianto era "industria insalubre" ai sensi dell'articolo 216 del medesimo Regio decreto, fosse stato firmato dal dirigente comunale e non dal Sindaco.
I Giudici toscani, tralasciando di esaminare la questione relativa ai titoli autorizzatori hanno considerato dirimente e assorbente degli altri motivi di ricorso quest'ultimo punto. Il provvedimento inibitorio dell'attività ex articoli 217, Rd 1265/1934 è di esclusiva competenza del Sindaco e quindi se è firmato dal dirigente è viziato da incompetenza e va annullato. (FP)

Tar Toscana

Sentenza 12 giugno 2023, n. 588