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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 25 ottobre 2023, n. 781

Bonifiche – Nozione – Articolo 240, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006 – Responsabilità – Società responsabile della contaminazione cancellata dal registro delle imprese – Problema di accertamento delle responsabilità – Insussistenza – Reato di inquinamento ambientale (ex articolo 452-bis, C.p.) e di delitto ambientale colposo (articolo 452-quinquies, C.p.) – Fallimento della persona giuridica – Estinzione dell’illecito previsto dal Dlgs 231/2001 – Insussistenza – Coordinamento tra il principio della responsabilità patrimoniale societaria e quello della rappresentanza della società – Necessità – Articolo 2476, C.c. – Responsabilità solidale degli amministratori per fatti accaduti prima della cancellazione della società – Sussistenza – Ordinanza motivata all’attuazione delle procedure di bonifica – Articolo 244, comma 2, Dlgs 152/2006 – Ex amministratore della società responsabile della contaminazione e proprietario del terreno – Legittimità – Sussistenza – Nesso di causalità tra condotta e inquinamento – Principio chi inquina paga – Obbligo del proprietario (incolpevole) dell’area di comunicare il pericolo di superamento delle Csc – Articolo 245, comma 2, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità per omissione – Sussistenza

Gli amministratori che violano obblighi ambientali imposti dalla legge o dall’atto costitutivo societario causando la contaminazione di un'area, per il Tar della Lombardia, sono responsabili in solido verso la società. (AG)
Secondo il Giudice lombardo (sentenza 781/2023), che richiama il Consiglio di Stato (sentenza 4383/2021), il principio della responsabilità  patrimoniale societaria ex articolo 2462 C.c. ("per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio") deve necessariamente essere coordinato con il principio della rappresentanza della società, in conseguenza del quale, ex articolo 2476 del Codice civile, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti, tra i quali, "certamente", vanno annoverati quelli ambientali.
Sempre in tema di responsabilità per inquinamento, sotto altro aspetto, il Tar esclude che l'estinzione dell'Ente possa essere equiparato alla morte della persona fisica, ricordando come la Cassazione, da un lato, ha già chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese non può inficiare l'accertamento dele responsabilità dell’Ente per fatti anteriori alla stessa (pur comportando problemi per i crediti); dall'altro ha stabilito che il fallimento della persona giuridica non estingue l'illecito ex Dlgs 231/2001 (nel cui alveo rientrano i reati ambientali contestati nel caso specifico).
il Tar ha così respinto il ricorso presentato da un ex amministratore di tre società (non più operative) nonché proprietario del terreno dove le stesse avevano realizzato le discariche causa della contaminazione, contro l'ordinanza provinciale che gli intima l'avvio delle procedure di bonifica.

Tar Lombardia

Sentenza 25 ottobre 2023, n. 781