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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 27 dicembre 2023, n. 11208

Bonifiche – Ordinanza provinciale – Articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 – Curatore fallimentare dell’impresa individuata come responsabile della contaminazione – Rapporto di detenzione e gestione – Sussistenza - Nesso di causalità tra condotta e danno constatato – Non richiesto – Esternalità negative di produzione che ricadono sulla massa dei creditori – Legittimità – Rinunzia o cessazione di attività – Fatti successivi di natura privatistica che si innestano su fenomeno pubblicistico teso al recupero materiale del bene – Legittimità – Sussistenza

Secondo il Consiglio di Stato, la Curatela non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse agli oneri della bonifica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidare il bene potenzialmente contaminato.
Se dalla mancata cura dell’ambiente l'impresa ha avuto un utile e quindi ne ha beneficiato, sottolinea il Giudice nella sentenza 27 dicembre 2023, n. 11208, è conseguente che gli oneri di ripristino ambientale siano sopportati dal patrimonio dell’impresa stessa, di cui la curatela ha la gestione, e non ricadano sulla collettività.
Gli obblighi di bonifica rappresentano infatti una "responsabilità pubblica" che ricade sul patrimonio del fallito in relazione alle eventuali attività che rimangono all'esito della liquidazione del patrimonio, su cui fatti successivi di natura privatistica, come la rinunzia ai sensi della legge fallimentare, possono solo "innestarsi".
La fattispecie di responsabilità del curatore fallimentare dell'impresa fallita individuata come responsabile della contaminazione, sottolinea poi il Giudice nel respingere il ricorso presentato contro un'ordinanza di bonifica adottata da una Provincia marchigiana, è ben diversa da quella relativa alla responsabilità del proprietario dell'area non responsabile della contaminazione causata da terzi ignoti (al quale, come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non può essere ordinata la bonifica). (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 27 dicembre 2023, n. 11208