Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2023, n. 8252
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Emanazione - Competenza esclusiva del Sindaco - Sussistenza - Atto emanato dal dirigenza - Vizio di incompetenza - Sussistenza - Sanatoria processuale ex articolo 21-octies, legge 241/1990 - Non annullabilità dell’atto se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato - Applicabilità all’ordinanza di sindacale di rimozione rifiuti abbandonati - Esclusione
L'ordinanza di rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 è di competenza del Sindaco e se è firmata dal dirigente il vizio di competenza non si può sanare con la procedura prevista dalla legge 241/1990.
Come ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 11 settembre 2023, n. 8252 la Giurisprudenza è costante nel ritenere che l'ordinanza rimozione rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 è di esclusiva competenza del Sindaco visto che il citato articolo 192, Dlgs 152/2006 è una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all'articolo 107, comma 2, Dlgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non siano per legge compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
La questione esaminata dai Giudici in relazione ad un caso riguardante una azienda del Piemonte è se l'ordinanza rimozione rifiuti firmata dal dirigente e quindi viziata per incompetenza possa godere della sanatoria ex articolo 21-octies, legge 241/1990 che prevede non sia annullabile dal Giudice il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Per il Consiglio di Stato la soluzione è negativa. Il vizio di incompetenza non è meramente formale ma sostanziale: se il Giudice non annullasse l'atto emanato da Autorità incompetente in base alla considerazione per cui l'Autorità competente non avrebbe potuto agire diversamente da come ha agito l'organo ritenuto incompetente, si consentirebbe al Giudice di sostituirsi all'Autorità competente, esprimendo una valutazione che solo ad essa spetta. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2023, n. 8252
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