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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 27 dicembre 2023, n. 11211

Rifiuti - Discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Autorizzazione integrata ambientale - Prescrizioni - Modifica dell'impianto ex articolo 5, comma 1, lettera l-bis), Dlgs 152/2006 - Comunicazione di una modifica dell'impianto ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Oggetto della modifica - Progettazione e funzionamento tecnico dell'impianto - Necessità - Sussistenza - Modifica che cambia solo la modalità in cui opera l'impianto a caratteristiche tecniche invariate - Natura di modifica ai sensi del Dlgs 152/2006 che necessita di una comunicazione o di nuova autorizzazione - Esclusione

Non può essere definita "modifica" di un impianto rifiuti la sola variazione del modo in cui esso opera, per cui le prescrizioni sul flusso massimo di rifiuti trattabili possono essere superate solo con la richiesta di una nuova autorizzazione.
A precisarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 27 dicembre 2023, n. 11211 che ha rigettato le doglianze di una società gestore di una discarica nelle Marche. Nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata era imposto al gestore di garantire annualmente una certa percentuale di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti abbancati in discarica. L'azienda, allo scopo di superare questa prescrizione aveva comunicato una modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 con lo scopo di cambiare il flusso di rifiuti – fra quelli autorizzati - che l'impianto può ricevere.
La modifica proposta dall'impresa, hanno sottolineato i Giudici, non può essere qualificata come "modifica della installazione" ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), Dlgs 152/2006, per la quale il gestore deve inviare una comunicazione o la richiesta di una nuova autorizzazione, in quanto non ci troviamo di fronte a interventi tecnici relativi al funzionamento dell'impianto come macchinario, ma a variazioni nel modo in cui esso opera, a caratteristiche tecniche invariate. Di fronte all'obiezione dell'azienda secondo la quale non ci sarebbe modo per eliminare la prescrizione controversa, ciò non risponde al vero, affermano i Giudici: la prescrizione potrebbe essere in astratto eliminata con una modifica del Piano rifiuti provinciale, che però non è nella disponibilità dell'azienda ma è demandata a scelte discrezionali dell'Amministrazione che in questo momento non sono nel senso che l'azienda vorrebbe. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 27 dicembre 2023, n. 11211