Sentenza Tar Toscana 19 gennaio 2024, n. 86
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Presupposti - Avviso dell'avvio del procedimento nei confronti del destinatario del provvedimento finale - Obbligatorietà - Sussistenza - Mancanza della comunicazione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza emanata - Sussistenza - Annullabilità dell'atto - Esclusione ai sensi dell'articolo 21-octies, legge 241/1990 - Prova del fatto che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello del provvedimento - Condizioni - Prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza
È illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 se il destinatario del provvedimento non è informato dell'avvio del procedimento a suo carico.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 19 gennaio 2024, n. 86 richiamando il consolidato orientamento della Giurisprudenza che afferma come nel procedimento regolato dall'articolo 192, Dlgs 152/2006 l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati richieda la piena partecipazione del destinatario del provvedimento; questo vuol dire che va a lui comunicato l'avvio del procedimento. Solo in questo caso egli può pienamente e consapevolmente partecipare alla ricostruzione della sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza.
Nel caso di specie il Comune non ha informato il ricorrente dell'avvio del procedimento consentendogli di partecipare alla ricostruzione dei presupposti per l'emanazione del provvedimento a suo carico (condotta di abbandono dei rifiuti, soggetto responsabile, imputabilità della condotta a titolo di colpa o di dolo). Quanto alla obiezione del Comune secondo la quale l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati non è annullabile perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell'articolo 21-octies, legge 241/1990, per i Giudici toscani tale circostanza va provata dall'Amministrazione, cosa non avvenuta. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 19 gennaio 2024, n. 86
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: