Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2018, n. 4200
Rifiuti da demolizione di edificio - Qualifica come sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Caratteristica della origine da un processo di produzione - Esclusa - Finalità di costruzione di nuovo edificio - Irrilevanza - Trasporto non autorizzato di rifiuti - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La Corte di Cassazione ribadisce che i materiali da demolizione "non possono, a monte, essere ricompresi nel novero dei sottoprodotti" perché non derivano da un processo di produzione.
Stando a quanto si legge nella sentenza 4200/2018 della Suprema Corte, che fa ampio richiamo alla sentenza 33028/2015 dello stesso Giudice, la demolizione di un edificio, anche quando venga messa in atto allo scopo di costruire di una nuova struttura, "non è finalizzata alla produzione di alcunché" ma solo all'eliminazione dell'edificio.
Considerato che il primo requisito stabilito dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per qualificare un residuo come sottoprodotto è che lo stesso tragga origine da un processo di produzione, tale qualifica deve quindi essere esclusa per tutti i residui di demolizione.
La Cassazione ha così respinto il ricorso contro una sentenza per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Marsala al titolare di un'impresa che, senza alcuna autorizzazione, aveva raccolto, trasportato e smaltito un cumulo di rifiuti costituiti da "sfabbricidi" e scarti di materiale tufaceo.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4200
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