Sentenza Corte di Cassazione 3 febbraio 2009, n. 4532
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Attività di recupero - Mancanza di autorizzazione - Provvedimento inibitorio della Provincia - Sequestro preventivo - Legittimità
L’attività di recupero iniziata prima del decorso dei 90 giorni previsti dall’articolo 216, Dlgs 152/2006, è illecita e legittimo è quindi il decreto di sequestro preventivo sul capannone a tale scopo utilizzato.
La Cassazione (sentenza 3 febbraio 2009, n. 4532) ha infatti chiarito che anche a seguito del provvedimento inibitorio emesso dalla Provincia successivamente al sequestro, non vengono meno le esigenze cautelari che hanno giustificato il sequestro medesimo, a meno che non risulti che il luogo (nel caso di specie: il capannone) viene destinato ad altra utilizzazione.
Ricordiamo che l'articolo 216, Dlgs 152/2006 prevede che le operazioni di recupero possono essere intraprese solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 febbraio 2009, n. 4532
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