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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 2 agosto 2021, n. 9140

Appalti pubblici - Appalto per la fornitura di scarponcini multifunzione di sicurezza - Affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Bando di gara - Criteri ambientali minimi (Cam) - Articolo 34, Dlgs 50/2016 - Cam per la fornitura di calzature da lavoro - Dm Ambiente (ora Mite) 17 maggio 2018  - Recepimento dei Cam nelle specifiche tecniche del bando di gara - Obbligatorietà - Sussistenza - Dimostrazione da parte dell'offerente del rispetto dei criteri ambientali minimi - Necessità - Sussistenza - Offerta tecnica dell'aggiudicataria - Mancata produzione della documentazione attestante il rispetto dei Cam - Dichiarazione sostitutiva di impegno al rispetto dei Cam in fase esecutiva - Illegittimità - Sussistenza - Annullamento aggiudicazione gara - Legittimità - Sussistenza

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 26 aprile 2022, n. 3197.

 

La dimostrazione del rispetto dei criteri ambientali minimi (Cam) previsti per partecipare a una gara d'appalto della P.a. va fornita in sede di offerta non in fase esecutiva post aggiudicazione.
Lo ha ricordato il Tar Lazio che con sentenza 2 agosto 2021, n. 9140 ha annullato l'aggiudicazione da parte di una Amministrazione di un appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (scarponcini multifunzione di sicurezza) da aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 e nel rispetto dei criteri ambientali minimi per le calzature da lavoro fissati ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 50/2016 dal Dm 17 maggio 2018. L'aggiudicataria non aveva fornito la dimostrazione in sede di offerta del rispetto dei Cam, fornendo un generico impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi in fase esecutiva dell'appalto.
I Giudici laziali hanno però affermato che la normativa è chiara nel distinguere le "Specifiche tecniche" contenute nel bando di gara (nelle quali sono inseriti i Cam), e il cui possesso deve essere dimostrato in sede di offerta, tanto che le norme fanno riferimento all'offerente non all'aggiudicatario dell'appalto, dalle "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali", il cui rispetto va accertato solo in fase esecutiva. Pertanto è illegittima l'aggiudicazione di un appalto a un offerente che non dimostri già in sede di offerta di rispettare i criteri ambientali minimi. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 2 agosto 2021, n. 9140