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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2024, n. 45422

Rifiuti – Definizione – Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Abbandono – Reato – Sanzione – Articolo 255, Dlgs 152/2006 – Titolari di imprese o responsabili di Enti – Reato – Sanzione – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Provenienza dei rifiuti – Irrilevanza –– Rapporto di specialità – Sussistenza – Applicazione dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Configurabilità del reato di abbandono/deposito incontrollato in forma omissiva – Insussistenza

Il titolare dell'impresa che abbandona rifiuti è punito con sanzione penale più pesante rispetto al privato cittadino anche se i residui non fanno parte della specifica attività aziendale.
Quel che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 45422/2024, è solo la qualifica - come titolare di impresa o responsabile di ente - dell'autore della condottaLa derivazione dei rifiuti abbandonati da parte della specifica attività di impresa, sotto tale aspetto, non ha alcuna rilevanza.
La Suprema Corte ha così respinto un motivo di ricorso presentato contro una condanna per abbandono di rifiuti inflitta da un Tribunale dell'Emilia-Romagna. Ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, tale condotta comporta la sanzione dell'arresto e/o ammenda (fino a 26mila euro) per i vertici aziendali.
La Cassazione ha escluso l'applicazione nel caso specifico dell'articolo 255 dello stesso “Codice ambientale”, che prevede una sanzione penale più blanda (ammenda fino a 20mila) a carico di chiunque” abbandoni rifiuti. L'articolo 256 si pone infatti in rapporto di specialità rispetto all'articolo 255 e quindi prevale nel caso di reato commesso da un'impresa o un Ente. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 11 dicembre 2024, n. 45422