Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 gennaio 2025, causa C-424/23
Appalti pubblici - Specifiche tecniche per la fornitura di prodotti ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/Ue - Tassatività dell'elenco - Sussistenza - Appalto per la realizzazione di lavori di scarico delle acque - Approvvigionamento di tubature - Indicazione nel bando di gara come ammissibili di tubature in gres e in cemento ed esclusione di tubature in plastica - Assenza di giustificazione con riferimento alle specifiche tecniche - Contrasto con l'articolo 42 della direttiva 2014/24/Ue - Sussistenza - Indicazione nel bando di gara di un materiale specifico che deve costituire il prodotto di cui l'Amministrazione intende approvvigionarsi - Condizioni - Uso della locuzione "o equivalente" - Obbligatorietà - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni - Assenza di soluzione tecnica diversa che consenta l'utilizzo di materiali alternativi in ragione dell''oggetto dell’appalto - Sussistenza - Dimostrazione - Necessità - Sussistenza
I bandi di gara per l'acquisizione di beni fatti di un certo materiale e che escludono l'accettazione di "equivalenti" sono legittimi solo se motivavo l'inidoneità di materiali alternativi.
Si tratta di una restrizione illegittima della concorrenza, afferma la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 16 gennaio 2025, causa C-424/23. I Giudici europei ricordano come la normativa sugli appalti (direttiva 2014/24/Ue) è chiara nello spingere alla massima partecipazione degli operatori. Pertanto, quando una Amministrazione pubblica bandisce una gara per approvvigionarsi di un prodotto, non può indicare di che materiale debba essere, senza alternative. A meno che "l'utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa.". Se l'Ente pubblico vuole indicare un determinato materiale di cui sono fatti i beni di cui ha bisogno, nel bando va obbligatoriamente usata la locuzione "o equivalente", per aprire al massimo all'ingresso di imprese che offrono merci simili ma di altri materiali.
Pertanto, conclude la Corte Ue, la normativa europea sugli appalti è violata quando un'Amministrazione aggiudicatrice elimina dalla gara alcune imprese o prodotti usando una specifica tecnica non compatibile con le indicazioni generali previste in materia dalla normativa (articolo 42, paragrafi 3 e 4, direttiva 2014/24/Ue) Nel caso di specie in un appalto per la realizzazione di lavori di scarico delle acque un Ente pubblico del Belgio chiedeva solo tubature in gres e in cemento escludendo analoghi prodotti in plastica. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 16 gennaio 2025, causa C-424/23
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