Sentenza Tar Calabria 10 febbraio 2025, n. 293
Rifiuti – Gestione illecita da parte dell'impianto di trattamento - Produttore iniziale – Articoli 188 e 193, Dlgs 152/2006 – Esclusione della responsabilità – Presupposto – Ricezione del formulario di identificazione entro tre mesi dalla data di conferimento – Necessità – Sussistenza – Stipula di un contratto tra produttore e impianto di trattamento a copertura di pregressi conferimenti di rifiuti – Efficacia esimente – Insussistenza – Concorso del produttore dei rifiuti nella gestione illecita – Sussistenza – Fallimento dell'impianto di trattamento – Ordinanza sindacale che impone la rimozione al produttore dei rifiuti – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza – Sentenza penale di improcedibilità dell'azione per sopravvenuta prescrizione – Distinzione rispetto alla sentenza assolutoria di merito – Sussistenza – Idoneità ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti – Sussistenza
Il produttore di rifiuti che stipula un contratto con l'impianto di trattamento solo dopo averli conferiti non è esonerato da responsabilità relative alla gestione illecita che coinvolgono anche quest'ultimo.
In materia di rifiuti, sottolinea preliminarmente il Tar della Calabria nella sentenza 293/2025, la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.
Per escludere le proprie responsabilità, il produttore dei rifiuti non può vantare accordi successivi alla gestione, ma deve entrare in possesso del formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero avvertire le autorità nel caso di mancata ricezione dello stesso.
L'esibizione di un contratto stipulato con l'impianto di trattamento in data successiva al conferimento dei rifiuti, quindi, non può avere efficacia esimente rispetto alle responsabilità stabilite dal Dlgs 152/2006. Il Tar ha così respinto il ricorso presentato contro un'ordinanza di un Comune calabrese che ha intimato la rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area di un impianto di trattamento, nel frattempo fallito, al produttore dei rifiuti stessi. (AG)
Tar Calabria
Sentenza 10 febbraio 2025, n. 293
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