Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2007, n. 3314
Rifiuti - Adempimenti - Registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi - Omessa esibizione - Sanzione amministrativa - Notifica mancante di indicazione del luogo e della qualità di rappresentante di società della persona fisica indicata - Legittimità
Il mero errore formale non inficia la validità della relata di notificazione del verbale emesso per l'omessa esibizione del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi.
Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 3314/2007), che ha affrontato il ricorso di una società avverso un verbale di accertamento, posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, notificato senza indicazione del luogo ove avvenuta e "senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla di lui qualità dì soggetto passivo dell'atto (cioè se persona fisica ovvero se amministratore unico della società)".
Secondo la Cassazione, la prima mancanza si risolve in una mera irregolarità formale, "ove colmabile con le risultanze dell'atto"; la seconda contestazione non è fondata, qualora il riferimento alla qualità di responsabile legale del soggetto fosse comunque presente nell'atto, posto che in tal caso non ne è necessaria la ripetizione anche nella relata di notifica.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 febbraio 2007, n. 3314
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