Sentenza Corte di Cassazione 17 maggio 2021, n. 19143
Rifiuti - Attività gestione rifiuti non autorizzata - Trasporto illecito rifiuti non pericolosi in assenza di iscrizione all'Albo gestori ambientali - Reato ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 - Tipologia rifiuti trasportati (rottami ferrosi, elettrodomestici guasti, tessuti vari, oggetti in legno) - Rilevanza - Dichiarazione del trasportatore secondo cui gli oggetti rinvenuti in suo possesso erano stati raccolti per ripararli e rivenderli - Assenza di riscontro - Applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Possibilità - Valutazione - Recidiva del responsabile - Non rilevanza ai fini della non punibilità della contravvenzione qual è il reato contestato - Offensività della condotta - Rilevanza ai soli fini dell'integrazione del reato e non della sua punibilità
La tipologia degli oggetti rinvenuti su un automezzo dalla Polizia locale (tra cui elettrodomestici guasti e rottami ferrosi) conferma il reato di trasporto illecito di rifiuti senza iscrizione all'Albo.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza del 17 maggio 2021, n. 19143 decidendo sulla condotta del responsabile del reato di cui all'articolo 256, comma 1, che nel milanese è stato sorpreso dalla Polizia locale mentre trasportava rifiuti senza che fosse iscritto all'Albo dei gestori ambientali. La tipologia dei rifiuti trasportati (rottami ferrosi, elettrodomestici guasti, tessuti vari, oggetti in legno), esclude per i Supremi giudici, mancando anche un adeguato riscontro, la diversa ricostruzione del soggetto responsabile secondo cui le cose rinvenute in suo possesso sarebbero state dallo stesso raccolte al fine di ripararle e poi rivenderle.
Alla fattispecie in esame è possibile applicare l'articolo 131-bis del Codice penale previa valutazione sull'eventuale particolare tenuità del fatto. A nulla rilevano infatti sia l'offensività della condotta (che integra l'ipotesi di reato), sia la recidiva contestata al trasportatore poiché la causa di non punibilità di cui al citato articolo del Codice penale è esclusa se il reo dopo avere commesso almeno un delitto non colposo ne commetta un altro, ma nella specie il reato contestato è una contravvenzione. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 17 maggio 2021, n. 19143
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