Sentenza Corte di Cassazione 17 marzo 2016, n. 11209
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive - Applicazione - Condizioni - Articolo 13, Dlgs 231/2001 - Profitto di rilevante entità - Quantificazione - Inclusione di vantaggi economici non immediati - Sussistenza
Ai fini dell'applicazione all'Ente delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 la nozione di profitto di rilevante entità derivante dal reato-presupposto include anche vantaggi non immediati.
La Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2016, n. 11209) "bacchetta" il Tribunale che aveva escluso l'applicazione a un Ente della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ritenendo che il profitto derivante da reato-presupposto non fosse di "rilevante entità" condizione di applicabilità prevista dall'articolo 13 del Dlgs 231/2001. La Cassazione ha ricordato che la quantificazione di profitto di rilevante entità seppure problematica è stata oramai definita con sufficiente certezza dalla Giurisprudenza di legittimità non potendo lasciare dubbi ai Giudici del merito.
La nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi a un mero dato numerico, ha un contenuto più ampio di quello di "utile netto", rientrando in esso anche vantaggi non immediati. I Giudici della Sezione II hanno ricordato come le Sezioni unite penali (n. 26654/2008) avessero evidenziato che l'articolo 13 del Dlgs 231/2001 evoca un concetto "dinamico" di profitto comprendendo anche vantaggi economici "in prospettiva" in conseguenza della posizione di mercato che l'Ente può acquistare per effetto delle condotte illecite del suo management.
Corte di Cassazione
Sentenza 17 marzo 2016, n. 11209
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