Sentenza Corte di Cassazione 27 gennaio 2020, n. 3184
Sicurezza sul lavoro - Operazioni di carico e scarico carrelli - Infortunio del lavoratore - Responsabilità per lesioni personali ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del dirigente - Posizione di garanzia - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 – Mancanza dei requisiti di organizzazione e di autonomia di spesa - Validità - Insussistenza - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza
Non è valida la "delega di funzioni" se non risultano in capo al delegato effettivi poteri di organizzazione e di spesa, come previsto dall'articolo 16, Dlgs 81/2008. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 27 gennaio 2020, n. 3184, rilevando la mancanza di delega valida in capo all'imputato, non essendogli stati riconosciuti autonomi poteri di organizzazione e di scelta degli interventi antinfortunistici da effettuare, oltre al relativo potere di spesa necessario allo svolgimento delle funzioni delegate che, in accordo con il Piano degli interventi definiti, dovevano essere esercitato dal datore di lavoro. Nella fattispecie in oggetto, i Giudici della Corte Suprema hanno annullato la sentenza impugnata non ritenendo l'imputato toscano responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, che stava provvedendo al carico di "roller" (carrelli con struttura "a gabbia" contenenti plichi da recapitare) su un camion e che non essendosi accorto della fine della banchina cadeva mentre il carrello, bloccato dalle cinghie, gli investiva le gambe procurandogli una frattura. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 27 gennaio 2020, n. 3184
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: