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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2021, n. 14696

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro - Articolo 590, comma 3, Codice penale - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Applicazione delle sanzioni interdittive - Articolo 9, Dlgs 231/2001 - Natura di sanzioni principali e non accessorie - Sussistenza - Applicazione cumulativa e indiscriminata - Assenza di motivazionee dell'indicazione dei criteri di scelta - Articoli 13 e 14, Dlgs 231/2001 - Illegittimità - Sussistenza - Applicazione della pena su richiesta ("patteggiamento") - Articolo 444, Codice di procedura penale e articolo 63, Dlgs 231/2001 - Inclusione delle sanzioni interdittive nell'accordo processuale tra le parti - Necessità - Sussistenza

Il Giudice che condanna la società per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 per reato-presupposto commesso dall'amministratore deve motivare l'applicazione anche delle sanzioni interdittive.
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 20 aprile 2021, n. 14696) annullando (limitatamente alle sanzioni interdittive) la sentenza del Giudice del merito che aveva condannato una società del Veneto alla sanzione amministrativa pecuniaria per "responsabilità 231" in relazione al reato-presupposto di lesioni colpose ex articolo 590, comma 3, Codice penale in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies, Dlgs 231/2001). Il Giudice aveva disposto "Vanno applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001, per la durata di mesi tre". Per la Cassazione tale disposto apodittico di applicazione indiscriminata è illegittimo.
La Suprema Corte ha affermato che le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 sono sanzioni principali e non accessorie, come si evince dall'articolo 14, Dlgs 231/2001, per cui la loro applicazione non è "automatica" ma va motivata indicando la sussistenza delle ragioni che portano alla loro applicazione (articolo 13, Dlgs 231/2001) e i criteri di scelta (il già citato articolo 14, Dlgs 231/2001). La motivazione è totalmente assente nel caso di specie il che rende la sentenza priva di motivazione. Inoltre, essendo la sentenza emessa in seguito a "patteggiamento" (articolo 444, Codice di procedura penale) le sanzioni interdittive devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal Giudice in violazione dell'accordo medesimo. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 aprile 2021, n. 14696