Sentenza Corte di Cassazione 16 settembre 2021, n. 34536
Responsabilità amministrativa degli Enti - Reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Articolo 640-bis, C.p. - Sussistenza - Responsabilità amministrativa dell'impresa - Articolo 24, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Rappresentanza in giudizio - Articolo 39, Dlgs 231/2001 - Presunzione legale di incompatibilità del legale rappresentante imputato del reato presupposto - Sussistenza - Pregiudizio per la validità delle notificazioni del giudizio - Articolo 43, Dlgs 231/2001 - Insussistenza - Presunzione legale di incompatibilità del difensore nominato dal soggetto legittimato a rappresentare l'Ente che nomina lo stesso difensore dell'imputato del reato presupposto - Insussistenza - Necessità di verificare in concreto la conciliabilità delle due linee difensive - Sussistenza
Il difetto di legittimazione del legale rappresentante - personalmente imputato del reato che rileva anche ai fini della responsabilità "231" - a rappresentare l'Ente in giudizio non pregiudica la validità delle notificazioni effettuate mediante lo stesso.
A ricordare il principio sancito dal comma 2 dell'articolo 43 (Notificazioni all'Ente) del Dlgs 231/2001 è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 34536/2021, sottolinea come il difetto di legittimazione del rappresentante legale dell'Ente imputato del reato presupposto a rappresentare l'Ente in giudizio, sancito dall’articolo 39 (Rappresentanza dell’Ente) dello stesso Dlgs 231/2001, "vale solo con riferimento alla ritualità della costituzione in giudizio dell'Ente stesso".
Con riferimento a quest'ultimo articolo, la sentenza 34536/2021 chiarisce inoltre che l’incompatibilità del legale rappresentante imputato a rappresentare l'Ente, la quale determina l'inammissibilità della costituzione in giudizio, non deve essere confusa con l'incompatibilità del difensore nominato dal soggetto legittimato a rappresentare l'Ente (nel caso specifico, attraverso la nomina di un nuovo amministratore) e che nomina lo stesso difensore dell'imputato (ovvero il precedente amministratore): in questo secondo caso non trova infatti applicazione la presunzione legale di incompatibilità ex articolo 39 per la rappresentanza dell'Ente, ma solo un'ipotetica ed astratta incompatibilità del difensore che va verificata in concreto (attraverso un giudizio di conciliabilità delle linee difensive dei due soggetti difesi dallo stesso avvocato).
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato contro la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria ha affermato la responsabilità amministrativa di un'azienda, ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 231/2001, in relazione al reato di cui all'articolo 640-bis C.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 settembre 2021, n. 34536
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