Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2022, n. 18652
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Confisca (articolo 19 del Dlgs 231/2001) - Applicabilità anche in assenza di accordo tra le parti in caso di patteggiamento (articolo 63 del Dlgs 231/2001) - Sussistenza
In caso di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamento") la confisca ex Dlgs 231/2001 è applicabile all'Ente anche se non è stata oggetto di un previo accordo tra le parti.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che con sentenza 18652/2022 è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Velletri con cui è stata irrogata all'Ente, oltre alla sanzione amministrativa, la confisca dei beni ex articolo 19 del Dlgs 231/2001. Confisca che, nella specie, non era stata oggetto di previo accordo tra le parti.
Sul punto la Corte chiarisce che l'assenza di un riferimento alla confisca nell'articolo 63 del Dlgs 231/2001, che prevede la riduzione della sanzione nel caso di applicazione della sanzione su richiesta ("patteggiamento"), non significa che tale misura non possa essere irrogata nei confronti dell'Ente se non previamente concordata. Essa dunque deve essere disposta, in forza del suo carattere obbligatorio, anche nel caso in cui non sia stata oggetto di accordo tra le parti "posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l'applicazione". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 11 maggio 2022, n. 18652
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