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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2010, n. 35945

Rifiuti - Articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Abbandono - Titolari di impresa o responsabili di enti - Esercizio di fatto - Compreso

L’articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 che punisce l’abbandono di rifiuti da parte di “titolari di impresa o responsabili di enti”, comprende anche colui che eserciti di fatto l’attività imprenditoriale inquinante.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un privato sorpreso a scaricare dei rifiuti in un fiume e condannato dalla Corte di Appello ex articolo 256, comma 2 del “Codice ambientale”, in quanto tale articolo “non può intendersi riferito al solo soggetto formalmente titolare dell’attività” (sentenza 35945/2010).
La Suprema Corte ha così confermato la legittimità dell’operato della Corte di Appello che dopo aver dedotto la natura imprenditoriale dell’attività contestata dalle modalità di abbandono e dal notevole quantitativo di rifiuti rinvenuto, aveva rigettato la “generica e inidonea” deduzione dell’imputato che si era qualificato come semplice operaio senza però indicare chi fosse il titolare effettivo dell’impresa.

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2010, n. 35945