Sentenza Corte di Cassazione 22 novembre 2010, n. 41020
Deposito incontrollato di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo - Sindacato del Tribunale del riesame - Concorso del proprietario del terreno - Consapevolezza dell'abbandono - Insufficienza
La consapevolezza del proprietario di un terreno dell’esistenza di una discarica abusiva sullo stesso non è di per sé sufficiente a far scattare il concorso nel reato, allorquando non abbia partecipato attivamente alla sua realizzazione.
Per il concorso del proprietario nel reato commesso da terzi serve difatti una condotta commissiva, ovvero una condotta omissiva che però si vada a innestare in uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento (sentenza Corte di Cassazione 41020/2010).
La Suprema Corte ricorda inoltre ai Tribunali del riesame chiamati a esprimersi sui sequestri preventivi di verificare sempre la concreta sussistenza del fumus del reato e del periculu in mora, valutando soprattutto gli elementi a discarico presentati, senza limitarsi alla presa in considerazione della astratta configurabilità del reato.
L’obbligo giuridico degli acquirenti di un terreno di eliminare i rifiuti sullo stesso precedentemente abbandonati, precisa infine la Cassazione, può sorgere solo a seguito di un’ordinanza comunale di rimozione.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 novembre 2010, n. 41020
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