Sentenza Corte di Cassazione 13 aprile 2011, n. 16727
Materiali di demolizione - Dlgs 152/2006 - Rientrano nel novero dei rifiuti - Discipline più favorevoli - Sottoprodotti - Presupposti
L’eventuale assoggettamento a disposizioni più favorevoli di deroga alla disciplina ordinaria sui rifiuti, leggasi sottoprodotti, richiede la dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge.
Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 16727/2011), sottolineando che anche alla luce del recente “Correttivo” sui rifiuti (Dlgs 152/2006), al fine di qualificare un materiale come sottoprodotto rimane ferma l’obbligatoria sussistenza contestuale di tutti i requisiti stabiliti dal Dlgs 152/2006, nonché l’onere della loro prova posto sulle spalle di chi ne invoca l’applicazione.
Per quanto riguarda in particolare i materiali di demolizione, la Suprema Corte afferma il principio secondo il quale gli stessi “rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali vanno considerati comunque cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi”.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 aprile 2011, n. 16727
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