Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2012, n. 7374
Scarifica del manto stradale - Dlgs 152/2006 - Utilizzazione dei residui nel processo produttivo di conglomerato bituminoso - Necessità del recupero - Configurabilità della nozione di sottoprodotto - Esclusa
In quanto sostanza non originata da un processo di produzione, lo scarificato del manto stradale non può essere riutilizzato ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.
La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti nei confronti di un’impresa sorpresa ad impiegare – senza autorizzazione — materiale inerte derivante dalla scarifica del manto stradale in un processo di produzione di conglomerato bituminoso vergine (sentenza 7374/2012).
Pur sottolineando il fatto che il residuo necessitasse di ulteriori operazioni di recupero prima del riutilizzo, la Corte non entra nel merito sul se tali operazioni possano essere considerate “normale pratica industriale” ai sensi dell’articolo 184-bis, lettera c) del Dlgs 152/2006.
Questo perché con riferimento al caso concreto la Corte esclude “in assoluto” la sussistenza del requisito stabilito dalla lettera a) dello stesso articolo, e cioè la provenienza del residuo da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 febbraio 2012, n. 7374
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