Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2011, n. 25047
Abbandono di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Nozione di "discarica" - Dlgs 36/2003 - Necessità di apparato organizzativo di uomini e mezzi - Non sussiste
La nozione di “discarica” non richiede l’esistenza di un apparato organizzativo di uomini e mezzi, ma è sufficiente l’abituabilità dello smaltimento dei rifiuti in una determinata area e l’idoneità del loro accumulo a degradare l’ambiente.
Nella sentenza 25047/2011 la Corte di Cassazione si richiama alla precedente sentenza 41351 del 2008, nella quale la stessa Corte aveva sottolineato che il reato di discarica abusiva si realizza allorquando l'accumulo dei rifiuti non conforme a legge sia sistematico (e non episodico) e provochi degrado nell’ambiente circostante.
La Corte ha così confermato la condanna — ex articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 — a carico dell’amministratore unico della Srl alla quale è stata attribuita la realizzazione della discarica, vista la violazione del preciso obbligo giuridico di controllare la gestione della società, del cui operato è direttamente responsabile ex articolo 2392 C.c.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2011, n. 25047
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